TFR non pagato: Il Fondo di Garanzia dell’INPS

Cosa è il Fondo di Garanzia e come è alimentato

Se il TFR non è stato pagato alla conclusione del rapporto di lavoro, una delle cause può essere l’insolvenza del datore di lavoro.

Infatti, può accadere che una azienda fallisca e non sia in grado di corrispondere il TFR ai propri dipendenti.

Pertanto, al fine di tutelare il lavoratore, in questo tipo di casi (non rari), con la legge 297/1982 è stato istituito presso l’INPS il Fondo di Garanzia.

Questo fondo è alimentato con un contributo obbligatorio posto a carico dei datori di lavoro pari ad una percentuale (tra lo 0,2% e lo 0,4%) della retribuzione dei propri dipendenti.

Chi può accedere al Fondo di Garanzia?

Possono accedere al Fondo di Garanzia dell’INPS:

  1. lavoratori dipendenti;
  2. i soci delle cooperative di lavoro;
  3. gli eredi dell’avente diritto;
  4. i cessionari a titolo oneroso del TFR.

I presupposti per accedere

  1. La conclusione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalle cause (dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto ecc.).
  2. Fallimento del datore di lavoro o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ecc.).
  3. Se il datore di lavoro non è soggetto a fallimento, i requisiti sono quelli previsti dall’art. 2 Legge 297/1982.
  4. TFR non pagato. Possono essere richiesti al Fondo di garanzia anche i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro.
  5. L’ammissione al passivo fallimentare del credito del lavoratore.

Come fare richiesta

Sussistendo i presupposti sopra elencati, la richiesta potrà essere fatta dal lavoratore, da un suo delegato o dagli eredi nella sede dell’INPS dove il lavoratore ha la residenza.

Oltre alla richiesta, il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:

  • copia autentica dello stato passivo esecutivo;
  • certificato del tribunale che attesta che il credito non è contestato;
  • il modello SR52 compilato e firmato dal curatore del fallimento;
  • copia della domanda di ammissione al passivo con documentazione.

Presentata la domanda, l’INPS accerterà che il TFR non è stato pagato dal datore di lavoro per insolvenza e, entro 60 giorni, pagherà il TFR al lavoratore.

Anche in questo caso, il termine di prescrizione per presentare la richiesta all’INPS è di cinque anni.

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