Cosa è il Fondo di Garanzia e come è alimentato
Se il TFR non è stato pagato alla conclusione del rapporto di lavoro, una delle cause può essere l’insolvenza del datore di lavoro.
Infatti, può accadere che una azienda fallisca e non sia in grado di corrispondere il TFR ai propri dipendenti.
Pertanto, al fine di tutelare il lavoratore, in questo tipo di casi (non rari), con la legge 297/1982 è stato istituito presso l’INPS il Fondo di Garanzia.
Questo fondo è alimentato con un contributo obbligatorio posto a carico dei datori di lavoro pari ad una percentuale (tra lo 0,2% e lo 0,4%) della retribuzione dei propri dipendenti.
Chi può accedere al Fondo di Garanzia?
Possono accedere al Fondo di Garanzia dell’INPS:
- lavoratori dipendenti;
- i soci delle cooperative di lavoro;
- gli eredi dell’avente diritto;
- i cessionari a titolo oneroso del TFR.
I presupposti per accedere
- La conclusione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalle cause (dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto ecc.).
- Fallimento del datore di lavoro o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ecc.).
- Se il datore di lavoro non è soggetto a fallimento, i requisiti sono quelli previsti dall’art. 2 Legge 297/1982.
- TFR non pagato. Possono essere richiesti al Fondo di garanzia anche i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro.
- L’ammissione al passivo fallimentare del credito del lavoratore.
Come fare richiesta
Sussistendo i presupposti sopra elencati, la richiesta potrà essere fatta dal lavoratore, da un suo delegato o dagli eredi nella sede dell’INPS dove il lavoratore ha la residenza.
Oltre alla richiesta, il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
- copia autentica dello stato passivo esecutivo;
- certificato del tribunale che attesta che il credito non è contestato;
- il modello SR52 compilato e firmato dal curatore del fallimento;
- copia della domanda di ammissione al passivo con documentazione.
Presentata la domanda, l’INPS accerterà che il TFR non è stato pagato dal datore di lavoro per insolvenza e, entro 60 giorni, pagherà il TFR al lavoratore.
Anche in questo caso, il termine di prescrizione per presentare la richiesta all’INPS è di cinque anni.
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