Prescrizione TFR

Quando si prescrive il TFR?

La prescrizione del Trattamento di fine rapporto (TFR) è regolata dall’art. 2948 c.c.

La norma prevede che “si prescrivono in cinque anni […] le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro“.

Quindi, la legge – al pari che per lo stipendio – prevede termine quinquennale di prescrizione del TFR.

Tuttavia, la norma non specifica da quando tale termine inizia a decorrere.

Per rispondere a questa domanda, bisogna capire che la prescrizione estingue il diritto quando il titolare non lo esercita nel termine di legge.

Quindi, la prescrizione inizia a decorrere da quando il diritto può essere esercitato dal suo titolare.

Nel caso del pagamento del TFR, considerato che il diritto può essere esercitato dalla conclusione del rapporto di lavoro, la prescrizione decorre dallo stesso termine. Se desideri approfondire l’argomento, leggi anche “pagamento TFR: quando e come richiederlo”.

Prescrizione TFR: come interromperla

Per interrompere il decorso della prescrizione il titolare del diritto deve esercitarlo.

Nel nostro caso, il lavoratore deve richiedere formalmente il pagamento del TFR al suo datore di lavoro.

Come?

Attraverso una lettera di diffida ad adempiere che può essere inviata dal lavoratore direttamente o dal suo avvocato. La comunicazione deve essere inviata con un mezzo dimostri invio e ricezione da parte del destinatario: raccomandata A/R o PEC.

Con tale comunicazione viene richiesto al datore di lavoro il pagamento del TFR entro un termine, con l’avvertimento che – in mancanza di pagamento spontaneo – si procederà per le vie legali. Se desideri approfondire l’argomento, leggi anche “TFR non pagato: cosa fare?“.

Dal momento della recezione da parte del datore di lavoro della comunicazione di diffida ad adempiere, la prescrizione inizierà a decorrere dall’inizio, annullando il tempo già trascorso.

Altro modalità di esercizio del diritto in grado di interrompere la prescrizione è l’azione giudiziale per il recupero del TFR non pagato.

Infatti, quando il lavoratore, tramite il suo avvocato, introduce azione giudiziale per il pagamento del credito, la prescrizione si interrompe e resta sospesa per tutta la durata del giudizio.

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