Indennità per ferie non godute

Indennità per ferie non godute è dovuta anche se non c’è colpa del datore di lavoro?

Il quesito

Con sentenza n. 7976/2020, la Cassazione ha risolto il seguente quesito di diritto: l’indennità per il mancato godimento delle ferie è dovuta dal datore di lavoro anche se, il mancato godimento, non è dipeso da sua colpa?

Ebbene, la Cassazione ha stabilito risolto l’interrogativo, andiamo a vedere come.

Tesi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha sostenuto che il mancato godimento delle ferie non era imputabile alla sua condotta.

Quindi, essendo una libera scelta del lavoratore quella di non godere delle ferie, nessuna indennità era dovuta.

Inoltre, sempre secondo il datore di lavoro, il termine quinquennale di prescrizione dell’indennità per le ferie non godute decorre di anno in anno e non dalla fine del rapporto di lavoro.

La soluzione della Cassazione

Per la Cassazione, invece, quando il rapporto di lavoro è concluso e, quindi, il lavoratore non può godere in altro modo delle ferie maturate, il datore è obbligato a pagare una indennità per le ferie non godute.

E ciò prescinde da ogni valutazione sulla colpa del datore di lavoro in ordine mancato godimento delle ferie.

Infatti, in questi casi l’indennità ha natura retributiva, ossia vale a compensare il lavoratore di una prestazione che non è altrimenti ripetibile, se non appunto con la corresponsione di una indennità monetaria.

In altri termini, con l’interruzione del rapporto di lavoro diviene impossibile per il datore di lavoro far godere al lavoratore le ferie maturate e, quindi, dovrà pagargliele.

Per non pagare l’indennità, il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare di aver offerto al lavoratore di un adeguato tempo per il godimento delle ferie e che questo non abbia voluto profittarne (mora del creditore).

Quindi, solo in questa particolare ipotesi il datore di lavoro può non essere tenuto al pagamento dell’indennità e solo perché è il creditore (ossia il lavoratore) a rifiutare la prestazione.

Negli altri casi, non va accertata se vi sia stata o meno la responsabilità del datore del lavoro, ma solo il fatto che il rapporto di lavoro sia cessato e il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie maturate.

Tanto basta per ottenere il riconoscimento della indennità.

Poi la Cassazione affronta la questione della prescrizione, conformandosi all’orientamento prevalente. Infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che il termine quinquennale di prescrizione decorresse dalla cessazione del rapporto di lavoro e non alle singole scadenze (se desideri approfondire l’argomento della prescrizione degli stipendi, clicca qui).

Scarica qui la sentenza della Cassazione

Se hai dei dubbi o vuoi essere contattato da un avvocato per richiedere al tuo datore di lavoro l’indennità per ferie non godute: scrivici.

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