TFR

Che cos’è il TFR

Il Trattamento di fine rapporto (TFR) è una retribuzione differita che viene accantonata dal datore di lavoro anno per anno e pagata al prestatore alla fine del rapporto.

Il TFR è stato introdotto dalla L. n. 297/1982 per dare una disciplina unitaria al pagamento della retribuzione di fine rapporto prevista dall’art. 2120 c.c.

Il TFR nel Codice Civile

L’art. 2120 c.c. prevede che:

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Modalità di calcolo

Il metodo di calcolo del TFR è stabilito dalla legge (art. 2120 c.c.): bisogna dividere la retribuzione annua del lavoratore per 13,5, sommare ciascun anno di lavoro e aggiungere la rivalutazione delle somme accantonate anno per anno.

La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita non possono dunque includersi emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dal D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38 o da leggi speciali.

Quindi, resta esclusa la possibilità di una interpretazione estensiva delle locuzioni “stipendio”, “paga” o “retribuzione” nel senso generico di quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa.

A chi spetta il TFR?

Il pagamento del TFR spetta ad ogni lavoratore dipendente alla conclusione del rapporto lavorativo qualsiasi ne sia la causa.

Infatti, l’art. 2120 c.c. prevede che il TFR deve essere pagato al lavoratorein ogni caso”.

La giurisprudenza ha, quindi, interpretato la norma, precisando che:

  • Il TFR deve essere riconosciuto ad ogni tipo di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, part time, apprendistato ecc.) e a tutte le categorie di dipendenti;
  • Il pagamento del TFR è dovuto indipendentemente dalla causa di conclusione del rapporto (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, scadenza del contratto ecc.).

Il pagamento del TFR avviene alla fine del rapporto di lavoro.

Tuttavia, durante il corso del rapporto, una sola volta, il lavoratore può chiedere una anticipazione.

La concessione della anticipazione è soggetta ad una serie di limitazioni e di requisiti.

Infatti, possono richiedere le anticipazioni solo i dipendenti che abbiano almeno 8 anni di anzianità di lavoro.

Inoltre, può essere richiesto fino a un massimo del 70% del TFR maturato dal dipendente fino a quel momento e deve essere giustificato da:

  • spese sanitarie per terapie o interventi straordinari;
  • acquisto prima casa per sé o per i figli;
  • congedo per la formazione;
  • congedo parentale.

Prescrizione

Il pagamento del trattamento di fine rapporto deve essere richiesto dal lavoratore al datore di lavoro entro cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Altrimenti, il diritto si prescrive. Se desideri approfondire l’argomento, leggi anche “PAGAMENTO TFR: QUANTO TEMPO HO PER RICHIEDERLO?“.

In caso di mancato pagamento del TFR, puoi trovare delle informazioni utili in questo articolo “TFR NON PAGATO: COSA FARE?“.

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