I chiarimenti dell’INPS
Con messaggio del 15 aprile 2020 n. 1621, l’Inps ha specificato quando e come richiedere il congedo COVID 19 previsto dall’art. 23 del D.L. 18/2020.
Le finalità del congedo
Il congedo è concesso per la cura dei figli durante il periodo di sospensione scolastica causata dalla epidemia di COVID 19.
La finalità è quella di consentire ai genitori che hanno i figli a casa per l’emergenza sanitaria di prendersene cura.
Il congedo può essere di massimo di quindici giorni a nucleo familiare e può essere fruito da uno solo o da entrambi i coniugi, purché non contemporaneamente (nello stesso periodo) e comunque entro il limite di giorni previsto. Per farne richiesta il genitore deve figurare nello stato di famiglia del nucleo familiare in riferimento a cui è richiesto.
Quindi, ad esempio, uno dei due genitori potrà prendersi una settimana di congedo e quella dopo potrà essere fruita dall’altro genitore.
Il congedo può essere utilizzato sia in un’unica volta sia in più volte frazionate.
Inoltre, i lavoratori che – pur non avendo espressamente fruito del congedo COVID – potranno presentare istanza di riconoscimento del congedo retroattiva per il tempo in cui, nell’ambito dell’emergenza, non sono andati a lavorare.
Casi di incompatibilità
L’INPS ha individuato alcuni casi di incompatibilità con la richiesta di congedo.
- I genitori non possono fruire del congedo contemporaneamente per lo stesso figlio, ma solo alternandosi.
- Il congedo è alternativo al bonus baby sitter, non possono essere richiesti entrambi.
- Può fare istanza di congedo solo il genitore lavoratore (autonomo o dipendente), non anche il genitore disoccupato.
- Se il rapporto di lavoro si interrompe durante il congedo, l’INPS riconosce il congedo solo fino al giorno della interruzione del rapporto di lavoro, non oltre.
- Il congedo COVID è poi incompatibile anche con la contemporanea percezione di altro strumenti di sostegno (quali, ad esempio, NASPI, CIG, CIGO ecc.)
Casi di compatibilità
Sono, invece, compatibili con il congedo COVID i seguenti casi:
- Se uno dei due genitori è malato, l’altro può fruire del congedo anche contemporaneamente.
- Se nel nucleo familiare è presente più di un figlio piccolo per cui uno dei genitori è in congedo parentale, l’altro può usufruire del congedo COVID nello stesso periodo per la cura degli altri figli.
- Il congedo COVID di uno dei due genitori è compatibile con lo svolgimento di smart working da parte dell’altro coniuge.
- Il congedo COVID è altresì compatibile con la contemporanea fruizione delle ferie da parte dell’altro genitore.
- Il genitore in aspettativa non retribuita può richiedere il congedo perché il lavoratore, in questo caso, non è considerato disoccupato allo stesso modo del lavoratore part-time e intermittenza;
- È compatibile con il congedo anche l’indennità per lavoratori autonomi anche se è lo stesso genitore a chiedere entrambi.
- Il congedo COVID è poi chiaramente compatibile anche con la sospensione degli esercizi commerciali.
Se vuoi consultare un legale su questa tematica, scrivici. I nostri esperti sono a tua disposizione per chiarire i tuoi dubbi.
Puoi scaricare il messaggio dell’INPS qui: