Anticipo TFR: come e quando richiederlo

Vuoi richiedere un anticipo del TFR al tuo datore di lavoro? Vuoi sapere come e quando richiederlo?

Sei nel posto giusto.

Prima di iniziare, però, è importante precisare alcuni elementi chiave del TFR per capire meglio come il pagamento del TFR in anticipo sia in realtà una eccezione e, in quanto tale, subisce alcune limitazioni.

Infatti, la regola generale è che il TFR debba essere pagato dal datore di lavoro al lavoratore al momento della conclusione del rapporto.

Prima di tale momento è prevista la facoltà di chiedere un anticipo solo a determinate condizioni, che andremo ad illustrare.

Inoltre, un altro elemento da considerare, è la tassazione applicata all’anticipo.

Insomma, gli aspetti da conoscere sono numerosi, ecco perché abbiamo deciso di realizzare questa guida completa passo passo.

Anticipo TFR: quando puoi richiederlo?

Come detto, il Trattamento di Fine Rapporto è una prestazione economica che spetta a tutti lavoratori dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni oppure pensione.

In altri termini, è una parte dello stipendio che viene accantonata ogni mese dal datore di lavoro e che è corrisposta quando il rapporto è concluso.

L’anticipo del TFR durante il rapporto è, quindi, una eccezione alla regola e, come tale, subisce alcune limitazioni.

Andiamo a vedere quali.

In primo luogo, il lavoratore può chiedere l’anticipo al datore di lavoro una sola volta durante il rapporto di lavoro. Questo vuol dire anche che, se il lavoratore viene assunto da un altro datore di lavoro e matura la necessaria anzianità, può chiedere nuovamente l’anticipo.

In secondo luogo, può richiedere l’anticipo del TFR solo il lavoratore che abbia già maturato almeno 8 anni di lavoro presso la medesima azienda.

Inoltre, non sarà possibile ottenere tutta la somma che ti spetterebbe in caso di fine del rapporto di lavoro ma solamente il 70% della somma maturata.

Tuttavia, alcuni Contratti Collettivi possono prevedere criteri soggettivi diversi e/o percentuali diverse di anticipo.

Infine, il lavoratore deve dimostrare la ricorrenza di uno dei casi previsti dalla legge per usufruire di questa facoltà.

Andiamo a vedere quali sono questi casi.

Casistica per richiedere l’anticipo del TFR

Come sopra visto, l’anticipo del TFR è una eccezione e, pertanto, può essere richiesto solo in alcuni casi specifici.

I casi in cui è possibile richiedere un anticipo del TFR sono:

1. acquisto prima casa

Una prima ipotesi è quando l’anticipo del TFR è finalizzato all’acquisto della prima casa per il lavoratore o per i suoi figli. In questo caso l’anticipo può essere richiesto anche per estinguere un precedente mutuo contratto per l’acquisto della prima casa. Il lavoratore può richiedere l’anticipazione anche quando intende ristrutturare la casa dove vive.

In questo caso, oltre a presentare la domanda, il lavoratore dovrà anche produrre la documentazione relativa all’acquisto dell’immobile e del relativo mutuo.

In questa ipotesi la legge prevede una ritenuta a titolo di imposta con aliquota pari al 23%.

2. spese mediche

Un altro caso in cui è possibile richiedere l’anticipo del TFR ricorre quando il lavoratore deve sostenere delle spese mediche impreviste.

In questo caso, il lavoratore dovrà dimostrare l’insorgere della patologia o l’aggravamento della stessa tramite certificazione della struttura sanitaria che lo ha in cura.

3. congedo parentale o maternità

Il lavoratore può chiedere l’anticipo del TFR anche quando usufruisce del congedo parentale o maternità.

4. altri motivi

La legge prevede altri motivi personali in cui il lavoratore può richiedere l’anticipo del TFR. Tuttavia, in questi casi il lavoratore non può richiedere più del 30% del TFR maturato.

Resta poi inteso che se il lavoratore utilizza l’anticipo del TFR per scopi diversi da quelli previsti può essere sanzionato a livello disciplinare e tenuto a restituirlo con il risarcimento del danno.

Tassazione anticipo TFR

Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione è la tassazione anticipo TFR.

In primo luogo, bisogna distinguere la tassazione applicata al TFR maturato e tassazione della rivalutazione del TFR.

La rivalutazione TFR è sottoposta ad una tassazione sostitutiva agevolata.

Il TFR, invece, è applicata una tassazione diversa in base al periodo in cui il TFR è maturato. Lo spartiacque è temporale: è prevista una tassazione diversa a seconda che il TFR sia maturato prima o dopo il 31 dicembre 2000.

La quota di TFR maturata dopo l’1 gennaio del 2001 è divisa per il numero di anni maturata e poi moltiplicata per 12. Sul valore ottenuto va applicata la tassazione separata.

Pertanto, per tassare l’anticipo TFR viene applicata una aliquota dell’11% (ritenuta a titolo di imposta) che può essere ridotta dello 0,30% per ogni anno che eccede il quindicesimo anno di partecipazione a fondi pensionistici alternativi e/o complementari fino ad un minimo del 9%.

Come richiedere l’anticipo del TFR?

Per richiedere l’anticipo del TFR,il lavoratore deve presentare apposita richiesta scritta compilando l’apposito modulo (clicca qui per modulo prima casa) (clicca qui per modulo spese sanitarie).

Il modulo dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal lavoratore richiedente.

Lo stesso dovrà essere inoltrato al datore di lavoro, con tutta la documentazione richiesta, a mezzo raccomandata A/R oppure tramite consegna a mano.

TFR in busta paga

Dall’anticipo del TFR bisogna distinguere il TFR in busta paga.

Infatti, dopo l’approvazione della Legge di Stabilità del 2015 è possibile per alcune categorie di lavoratori (esclusi i lavoratori domestici) richiedere il TFR direttamente in busta paga.

In questo caso, il TFR in busta paga è tassato secondo il regime di tassazione IRPEF e, pertanto, con un prelievo maggiore rispetto all’anticipo TFR.

In questo caso, quindi, non viene dato un anticipo della somma maturata, ma direttamente la quota che dovrebbe essere accantonata mensilmente.

Anche i tempi e le modalità di richiesta sono diversi.

Infatti, può essere richiesto dal lavoratore assunto da almeno sei mesi attraverso la compilazione di apposito modulo QU.I.R. presentato al datore di lavoro.

Se vuoi parlare con un esperto e richiedere informazioni, clicca qui: la consulenza è gratuita.

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